Bonus facciate 2020, per quali interventi e come si ottiene la detrazione fiscale del 90%
È la detrazione fiscale che consente di detrarre il 90% delle spese sostenute per interventi di recupero o restauro eseguiti sulle strutture opache, sui balconi o sugli ornamenti e fregi delle facciate esterne degli edifici.
Il Bonus Facciate va ad aggiungersi, per l’anno 2020, alle detrazioni già esistenti “per la casa”.
Il Bonus Facciate vale, ad oggi, esclusivamente per l’anno 2020, dunque consente di detrarre in dichiarazione dei redditi il 90% delle spese sostenute dall'1 gennaio al 31 dicembre 2020 per interventi, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Va segnalato che questa detrazione, diversamente dalle altre “per la casa” (Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus) non prevede un limite di spesa agevolata.
Immobili che sono interessati
Usufruiscono del Bonus Facciate gli edifici che sono ubicati nelle zone classificate dagli strumenti urbanistici come A o B ai sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero:
- Zona A interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
- Zona B totalmente o parzialmente edificate, considerando per quest’ultime le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona (1/8 di superficie edificata) e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.
Il bonus è fruibile sia per lavori effettuati sui condomini che per lavori effettuati su immobili composti da una o più unità abitative, sempre che siano site nelle zone A e B.
Interventi esclusi nella detrazione fiscale del 90%
Sono gli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al "bonus facciate", gli interventi sull'involucro "esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)" e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale".
Si tratta, a titolo esemplificato, del consolidamento, del ripristino, del miglioramento e rinnovo dei predetti elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie.
Relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, viene chiarito che la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi. Sono, inoltre, ammessi al "bonus facciate" lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
Fonte: www.lavoripubblici.it