Legge 29 dicembre 2022, n. 197 Articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del Decreto Legge n. 63/2013 ovvero il bonus relativo agli interventi di riduzione del rischio sismico (sisma bonus) che va dal 50% fino all'85% e può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2024.

 

Cos’è il sisma bonus

Per gli interventi di adozione di misure antisismiche sugli edifici, il decreto legge n. 63/2013 ha introdotto il cosiddetto “sisma bonus”, un’agevolazione che dal 1° gennaio 2017 può essere fruita per lavori realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive. Le opere devono essere eseguite su edifici situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3).

 

In cosa consiste l’agevolazione

È prevista una detrazione d’imposta del 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2024, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta (75% per gli edifici condominiali) se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all’80% (85% per gli edifici condominiali) se ai lavori consegue il passaggio a due classi di rischio inferiori. Rientrano tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

 

I soggetti interessati

L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti di godimento sui beni oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. Dal 2018 tra i beneficiari dell’agevolazione sono inclusi anche gli istituti autonomi per le case popolari e i soggetti con finalità analoghe.

 

Come richiedere l’agevolazione

Per richiedere il sisma bonus occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (per esempio, contratto di locazione). Per gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, è sufficiente per i singoli condòmini indicare il codice fiscale del condominio. Per fruire delle detrazioni è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche “online”), dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

 

La classificazione degli interventi antisimici

Le Norme Tecniche per le costruzioni NTC 2018, individuano tre distinte categorie di intervento:

 

Interventi di riparazione - Interventi locali

Sono limitati ad uno o più elementi strutturali per migliorane la resistenza e/o la duttilità; il progetto e la valutazione della sicurezza riguarderà esclusivamente gli elementi interessati evidenziandone le carenze e dimostrerà di non modificare il comportamento della struttura nel suo insieme né di ridurre i livelli di sicurezza preesistenti. Tali interventi non sono soggetti a collaudo statico.

 

Interventi di miglioramento

Sono volti ad aumentare la sicurezza strutturale di un livello pari almeno al 10% dell’azione sismica a cui è assogettata la struttura; il progetto, la valutazione della sicurezza e la relazione di calcolo interesseranno la struttura nel suo insieme comprendendo sia gli elementi in elevazione che le fondazioni.

Osservando la tabella della Classificazione del rischio sismico IS-V, si nota che un miglioramento del 10% non sempre è sufficiente per conseguire l’incremento di una classe ai fini del SISMABONUS.

 

Interventi di adeguamento

Sono volti ad aumentare la sicurezza strutturale al fine di raggiungere livelli di sicurezza compatibili con quella di una struttura di nuova realizzazione. L’intervento di adeguamento è obbligatorio nei seguenti casi: sopraelevazione, ampliamento, cambi di destinazione d’uso che comportino incremento dei carichi verticali gravanti in fondazione superiore al 10% di quelli originariamente previsti.

 

Fonte: www.lavoripubblici.it

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